SUPERBONUS 110%: DI CHE SI TRATTA?

Il decreto Rilancio emanato dal Governo Conte il 19 maggio 2020 mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, e ad agevolare la ripartenza post-lockdown. Nel decreto Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.

Si tratta di una detrazione IRPEF sul modello dei già noti ECOBONUS e SISMABONUS di cui alza l’aliquota e che apre la strada anche ad altri interventi. È uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali del DL. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale.

L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti. Accanto al Superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi arriva la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l’ecobonus al 65% e per il bonus facciate, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020.

Il SUPERBONUS 110% potrà essere richiesto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per lavori di: efficientamento energetico, di messa in sicurezza dal rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

I lavori consentiti per richiedere l’Ecobonus 110%

La detrazione IRPEF del Superbonus è legata all’effettiva efficienza raggiunta. Per la precisione gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure passare dalla classe B alla A (la più alta) certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato dal personale autorizzato.

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese “documentate e rimaste a carico del contribuente” nei seguenti ambiti di intervento:

ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La spesa massima consentita è di € 60.000 euro per unità immobiliare.

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI per la sostituzione degli impianti condominiali di climatizzazione invernale esistenti con IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE (classe A) O A POMPA DI CALORE (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di MICRO-COGENERAZIONE. La detrazione è riconosciuta anche alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima consentita è di € 30.000 per unità immobiliare.

INTERVENTI DEL PUNTO B MA PER EDIFICI UNIFAMILIARI, purché siano PRIME CASE. Nel superbonus al 110% rientrano anche gli interventi sulle seconde case purché non si tratti di edifici unifamiliari. Saranno quindi incluse le abitazioni che non siano prima casa all’interno di un condominio, ma non villette unifamiliari (nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa).

COME USARE L’AGEVOLAZIONE ECOBONUS 110%?

Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura, o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse o cedere a loro volta il credito alle banche e ottenere quindi immediatamente soldi liquidi. Le modalità attuative saranno rese note più avanti.

Si tratta di una detrazione IRPEF sul modello dei già noti ECOBONUS e SISMABONUS di cui alza l’aliquota e che apre la strada anche ad altri interventi. È uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali del DL. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale.

L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti.

SCONTO IN FATTURA è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

CESSIONE DEL CREDITO trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

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